Sicurezza sul lavoro

Valutazione del rischio radon nei luoghi di lavoro

Misurazione del radon nei luoghi di lavoro interrati e seminterrati: obblighi del D.Lgs 101/2020, dosimetri certificati e piani di risanamento.

La valutazione del rischio radon è un obbligo che molti datori di lavoro scoprono tardi, spesso in occasione di un controllo o di una richiesta dell’organo di vigilanza. Il radon è un gas radioattivo naturale, inodore e incolore, che risale dal sottosuolo e si accumula nei locali interrati e seminterrati: magazzini, archivi, laboratori, spogliatoi, autorimesse, cantine di ristoranti e alberghi. Non lo vedi e non lo senti, ma è classificato come cancerogeno certo per il polmone, ed è la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta.

Il D.Lgs 101/2020 ha reso la misurazione del radon un adempimento concreto per migliaia di aziende italiane: se hai locali di lavoro interrati o seminterrati, oppure se la tua sede si trova in un’area classificata come prioritaria dalla tua Regione, devi misurare la concentrazione di radon con dosimetri certificati e, se i valori superano il livello di riferimento, intervenire. Ti seguiamo in tutto il percorso: misurazione, relazione tecnica, integrazione nel DVR e, dove serve, piano di risanamento.

Chi è obbligato a misurare il radon

L’obbligo riguarda i datori di lavoro con:

  • luoghi di lavoro interrati o seminterrati, indipendentemente dalla zona geografica;
  • luoghi di lavoro al piano terra situati nelle aree prioritarie individuate dalle Regioni ai sensi del D.Lgs 101/2020;
  • stabilimenti termali e attività con lavorazione di materiali che possono concentrare radionuclidi naturali.

Il livello di riferimento fissato dal decreto per i luoghi di lavoro è di 300 Bq/m³ come media annua di concentrazione di attività di radon in aria. Attenzione a un punto che genera molti equivoci: l’obbligo di misura non dipende dal fatto che i locali siano occupati a tempo pieno. Anche un archivio interrato frequentato poche ore a settimana rientra nel campo di applicazione, e la valutazione serve proprio a pesare correttamente l’esposizione reale dei lavoratori.

Cosa comprende il servizio

  • Sopralluogo preliminare per individuare i locali soggetti a obbligo di misurazione e i punti di posizionamento dei dosimetri.
  • Fornitura e posa di dosimetri passivi certificati, con misurazione su due semestri consecutivi per coprire l’intero anno solare, come richiesto dalla norma.
  • Ritiro dei dosimetri e analisi presso laboratori riconosciuti, con rilascio della relazione tecnica firmata.
  • Confronto dei risultati con il livello di riferimento di 300 Bq/m³ e valutazione dell’esposizione dei lavoratori.
  • Integrazione della valutazione del rischio radon nel documento di valutazione dei rischi.
  • In caso di superamento: supporto dell’esperto in interventi di risanamento radon e progettazione delle misure correttive, con nuova misurazione di verifica.

Come si svolge la misurazione

  1. Analisi dei locali: identifichiamo insieme quali ambienti sono interrati o seminterrati e quali mansioni vi si svolgono.
  2. Posizionamento dei dosimetri passivi nei punti rappresentativi, lontano da correnti d’aria, fonti di calore e pareti esterne.
  3. Primo semestre di misura, con registrazione delle condizioni d’uso dei locali.
  4. Sostituzione dei dosimetri e secondo semestre di misura, così da ottenere la media annua richiesta dal D.Lgs 101/2020.
  5. Analisi di laboratorio e relazione finale con l’esito, le eventuali azioni correttive e le scadenze delle misurazioni successive.
SituazioneCosa prevede la norma
Concentrazione media annua ≤ 300 Bq/m³Conservazione dei risultati e ripetizione della misura ogni 8 anni, o prima in caso di modifiche strutturali o degli impianti
Concentrazione media annua > 300 Bq/m³Intervento di un esperto in risanamento, misure correttive entro i termini di legge e nuova misurazione di verifica
Esposizione elevata anche dopo il risanamentoValutazione delle dosi con esperto di radioprotezione ed eventuali obblighi aggiuntivi di sorveglianza

Errori comuni da evitare

  • Misurare per periodi brevi. Una rilevazione di poche settimane non ha valore ai fini del D.Lgs 101/2020: serve la media annua ottenuta con due semestri consecutivi.
  • Usare rilevatori non certificati. I misuratori “fai da te” acquistati online non sono riconosciuti dagli organi di vigilanza e non producono una misura difendibile.
  • Ignorare i locali poco frequentati. Depositi e archivi interrati rientrano nell’obbligo anche se nessuno ci lavora stabilmente.
  • Non aggiornare il DVR. La valutazione del radon deve confluire nel DVR: una misura archiviata in un cassetto non chiude l’adempimento.
  • Dimenticare la ripetizione della misura dopo lavori di ristrutturazione, cambi di destinazione d’uso o interventi sugli impianti di ventilazione.

Il mancato rispetto degli obblighi di misurazione e risanamento espone il datore di lavoro a sanzioni amministrative e penali previste dal D.Lgs 101/2020, oltre alle responsabilità generali in materia di tutela della salute dei lavoratori: in caso di malattia professionale, l’assenza della valutazione pesa in modo determinante.

Se dai risultati emergono esposizioni significative, ti supportiamo anche sul fronte sanitario: lavoriamo in sinergia con la sorveglianza sanitaria e, per i casi che rientrano nel regime delle radiazioni ionizzanti, con la sorveglianza degli esposti a radiazioni. La valutazione del radon si integra inoltre con gli altri rischi specifici presenti in azienda, come il rischio chimico e le condizioni di microclima dei locali interrati.

Domande frequenti

Ho un magazzino seminterrato usato solo come deposito: devo misurare il radon?

Sì. L’obbligo del D.Lgs 101/2020 riguarda i locali interrati e seminterrati in cui si svolge attività lavorativa, anche saltuaria. La frequenza di accesso incide sulla valutazione dell’esposizione, non sull’obbligo di misurare.

Quanto dura la misurazione del radon?

Un anno: la norma richiede la concentrazione media annua, ottenuta con due periodi di misura semestrali consecutivi. I dosimetri passivi non interferiscono con l’attività e non richiedono alimentazione elettrica.

Che cosa deve fare l’azienda se la misura supera il livello di riferimento?

Devi incaricare un esperto in interventi di risanamento radon, realizzare le misure correttive (ad esempio ventilazione, depressurizzazione del suolo, sigillatura delle vie di ingresso del gas) e ripetere la misurazione per verificarne l’efficacia. Ti accompagniamo in ogni fase, fino alla chiusura dell’adempimento.

La mia Regione non ha ancora pubblicato le aree prioritarie: sono esonerato?

No, se hai locali interrati o seminterrati: per questi l’obbligo vale su tutto il territorio nazionale. La classificazione regionale amplia l’obbligo ai locali al piano terra nelle aree prioritarie, ma non condiziona quello sui locali sotto il piano di campagna.

Il radon riguarda anche uffici e negozi, o solo le industrie?

Riguarda qualunque attività con locali di lavoro interrati o seminterrati: uffici con archivi al piano -1, negozi con magazzino sotto il livello strada, ristoranti con cucine o cantine interrate, palestre e centri benessere. Il rischio dipende dall’edificio e dal suolo, non dal settore.

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