Le scadenze delle verifiche periodiche delle attrezzature sono l’adempimento che salta fuori quasi sempre nel momento peggiore: durante un controllo, dopo un guasto o quando un committente chiede la documentazione prima di farti entrare in cantiere. Il D.Lgs 81/2008 stabilisce che alcune attrezzature, per il rischio che comportano, devono essere sottoposte a verifiche periodiche da parte di soggetti abilitati, con cadenze fissate dalla norma e non decise dall’azienda.
Il punto che genera più confusione è la differenza tra tre cose: la manutenzione prevista dal fabbricante, i controlli affidati al personale competente interno e le verifiche periodiche vere e proprie, che sono un atto esterno e producono un verbale. Servono tutte e tre, ma solo l’ultima ha una scadenza rigida e un soggetto autorizzato che la esegue. Qui sotto trovi le periodicità e i criteri per capire quali attrezzature del tuo parco macchine sono coinvolte.
Le periodicità delle verifiche
| Attrezzatura o impianto | Tipo di controllo | Periodicità |
|---|---|---|
| Apparecchi di sollevamento mobili o trasferibili (autogru, gru su autocarro, gru a torre) | Verifica periodica | Annuale |
| Ponti mobili sviluppabili su carro, cioè le piattaforme di lavoro elevabili | Verifica periodica | Annuale |
| Scale aeree a inclinazione variabile | Verifica periodica | Annuale |
| Ponti sospesi e relativi argani | Verifica periodica | Biennale |
| Apparecchi di sollevamento fissi con portata oltre 200 kg (carriponte, gru a bandiera, paranchi) | Verifica periodica | Da annuale a triennale, secondo tipologia e anzianità dell’apparecchio |
| Funi e catene degli apparecchi di sollevamento | Controllo a cura del datore di lavoro | Trimestrale |
| Attrezzature a pressione: serbatoi d’aria compressa, generatori di vapore, autoclavi | Riqualificazione periodica di funzionamento e di integrità | Cadenze differenziate per categoria e fluido contenuto |
| Impianti di messa a terra | Verifica periodica ai sensi del DPR 462/2001 | Cinque anni in via ordinaria |
| Impianti di messa a terra in cantieri, locali a uso medico e ambienti a maggior rischio in caso d’incendio | Verifica periodica DPR 462/2001 | Due anni |
| Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione | Verifica periodica DPR 462/2001 | Due anni |
| Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche | Verifica periodica DPR 462/2001 | Cinque anni, ridotti a due negli ambienti a rischio |
| DPI anticaduta, imbracature e linee vita | Controllo da persona competente | Annuale, salvo indicazione più stringente del fabbricante |
La prima verifica periodica di un’attrezzatura nuova va richiesta all’INAIL, che è il soggetto titolare della funzione. Le verifiche successive competono all’azienda sanitaria territorialmente competente o, in alternativa, ai soggetti pubblici e privati abilitati. La richiesta va inoltrata prima della scadenza: i tempi di presa in carico non sono immediati e l’attrezzatura scaduta, in caso di controllo, si considera non conforme anche se materialmente è a posto.
Da cosa dipende la periodicità
Tre elementi determinano la cadenza. Il primo è la tipologia dell’attrezzatura: la norma classifica le macchine per famiglie, e a ciascuna famiglia associa un intervallo. Il secondo è l’anzianità: per diversi apparecchi di sollevamento la frequenza si stringe superata una certa età di esercizio, perché aumenta l’usura strutturale. Il terzo è l’ambiente di impiego: lo stesso impianto di terra si verifica ogni cinque anni in un ufficio e ogni due in un cantiere o in un locale a maggior rischio in caso d’incendio.
C’è poi un elemento che non allunga mai i tempi, ma può accorciarli: l’esito della valutazione dei rischi. Se un’attrezzatura lavora in condizioni gravose, con cicli intensi, in ambienti corrosivi o polverosi, il datore di lavoro può e deve stabilire controlli più frequenti di quelli minimi. La norma fissa un pavimento, non un tetto.
Chi può eseguire le verifiche
Le verifiche periodiche non le fa il manutentore di fiducia e non le fa l’installatore. Devono essere eseguite da INAIL, dall’azienda sanitaria territorialmente competente o da un soggetto abilitato iscritto nell’elenco ministeriale, che rilascia un verbale con esito, data e prossima scadenza. Quel verbale è il documento che devi conservare ed esibire.
Restano invece a carico dell’azienda i controlli iniziali e periodici previsti per garantire il buono stato di conservazione delle attrezzature, la manutenzione secondo il libretto e la verifica trimestrale di funi e catene. Sono attività interne, ma vanno registrate: senza registrazione, per un organo di vigilanza non sono mai state fatte.
Come non dimenticare le scadenze
- Costruisci un registro delle attrezzature con matricola, anno di costruzione, data dell’ultima verifica e data della prossima.
- Fissa un promemoria almeno sessanta giorni prima della scadenza: il tempo tra richiesta e intervento non è mai zero.
- Allinea le verifiche alla formazione degli operatori: un’attrezzatura verificata ma usata da personale senza abilitazione resta una non conformità. Vale per gru, PLE e carrelli elevatori, per i quali serve il corso attrezzature con relativo aggiornamento.
- Archivia i verbali in un unico posto, digitale, accessibile anche a chi ti sostituisce.
- Se lavori in appalto, prepara il fascicolo in anticipo: i committenti chiedono i verbali prima dell’accesso, non dopo.
Nel calendario annuale degli adempimenti trovi il quadro completo, incrociato con le altre scadenze aziendali.
Domande frequenti
Il carrello elevatore è soggetto a verifica periodica?
Il carrello elevatore semovente non rientra tra le attrezzature soggette alla verifica periodica esterna. Restano però obbligatori la manutenzione secondo il manuale, i controlli periodici documentati sullo stato di conservazione e l’abilitazione dell’operatore.
Cosa succede se la verifica è scaduta?
L’attrezzatura non può essere utilizzata fino alla regolarizzazione. La violazione è sanzionata a carico del datore di lavoro e, nei casi più gravi, può portare al provvedimento di sospensione dell’attività. In caso di infortunio la posizione si aggrava sensibilmente.
Ho comprato una macchina usata: le verifiche ripartono da zero?
No. L’attrezzatura mantiene la sua storia. Prima dell’acquisto fatti consegnare libretto, dichiarazione CE, verbali delle verifiche precedenti e registro di manutenzione: senza questi documenti stai comprando un problema.
Chi paga se il soggetto abilitato non interviene in tempo?
La responsabilità dell’utilizzo resta del datore di lavoro. Per questo la richiesta va protocollata con anticipo e conservata: dimostra la diligenza, ma non autorizza a usare l’attrezzatura scaduta.
Le verifiche vanno riportate nel DVR?
Il DVR deve dare conto delle attrezzature utilizzate e delle misure di controllo adottate, comprese le verifiche periodiche. I verbali restano documenti a sé, allegati o richiamati nel piano di gestione.
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