Sorveglianza sanitaria significato: è l’insieme degli accertamenti medici che verificano lo stato di salute dei lavoratori esposti a rischi specifici, per stabilire se sono idonei alla mansione che svolgono. Non è un check-up generico e non sostituisce il medico di famiglia: guarda solo il rapporto tra la salute della persona e i pericoli del suo lavoro.
La sorveglianza sanitaria è affidata al medico competente, un medico specialista nominato dal datore di lavoro, e nasce sempre dalla valutazione dei rischi. È il DVR a dire quali lavoratori sono esposti a cosa; da lì il medico costruisce il protocollo sanitario, cioè l’elenco delle visite e degli esami da fare, con la loro periodicità. Senza valutazione dei rischi non esiste una sorveglianza sanitaria corretta, ma solo visite fatte a caso.
Cosa dice la normativa
Il D.Lgs 81/2008 stabilisce che la sorveglianza sanitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla normativa vigente e quando il rischio lo richiede secondo l’esito della valutazione. In pratica scatta quando i lavoratori sono esposti a rischi tipizzati dal Testo Unico: movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre la soglia settimanale prevista, rumore e vibrazioni oltre i valori d’azione, agenti chimici pericolosi, agenti cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici, radiazioni. Si aggiungono i casi disciplinati da norme speciali, come il lavoro notturno o le tutele previste dal D.Lgs 151/2001 per lavoratrici madri.
La legge prevede diverse tipologie di visita: preventiva, prima di adibire il lavoratore alla mansione; periodica, con la cadenza fissata dal protocollo; su richiesta del lavoratore, se motivata da condizioni di salute collegate al lavoro; al cambio mansione; alla cessazione del rapporto nei casi previsti; e la visita precedente alla ripresa del lavoro dopo un’assenza per malattia superiore a sessanta giorni continuativi. Ogni visita si chiude con un giudizio di idoneità comunicato per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro.
| Elemento | Chi lo definisce | Dove sta scritto |
|---|---|---|
| Rischi da sorvegliare | Datore di lavoro con RSPP | DVR |
| Protocollo sanitario | Medico competente | Allegato al DVR e alle cartelle |
| Esito della visita | Medico competente | Giudizio di idoneità |
| Cartella sanitaria e di rischio | Medico competente | Custodia riservata |
Chi riguarda in azienda
Riguarda il datore di lavoro, che deve nominare il medico competente, inviare i lavoratori alle visite nei tempi previsti e attuare le prescrizioni contenute nel giudizio. Riguarda i preposti e i responsabili di reparto, che devono segnalare cambi di mansione e assenze prolungate. Riguarda il RLS, che viene informato in forma anonima e collettiva sugli esiti della sorveglianza durante la riunione periodica.
Riguarda infine il lavoratore, che ha l’obbligo di sottoporsi agli accertamenti previsti: rifiutare la visita senza motivo è una violazione sanzionabile. Il lavoratore ha però anche diritti precisi, tra cui la riservatezza sui dati sanitari — il datore di lavoro conosce solo l’idoneità, mai la diagnosi — e la possibilità di fare ricorso contro il giudizio ricevuto.
Errori frequenti
- Mandare tutti a fare le stesse visite. Il protocollo va costruito sui rischi reali di ciascuna mansione, non copiato da un modello.
- Nominare il medico competente solo “sulla carta”. Il medico deve visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno, salvo diversa cadenza motivata e verbalizzata.
- Dimenticare la visita preventiva. Il lavoratore va sottoposto a visita prima di essere adibito alla mansione a rischio, non dopo settimane di lavoro.
- Ignorare la visita dopo assenza superiore a sessanta giorni per malattia, che è obbligatoria e spesso trascurata.
- Non aggiornare il protocollo quando cambiano lavorazioni, sostanze o attrezzature: il rischio residuo cambia e con esso gli accertamenti necessari.
Domande frequenti
Che differenza c’è tra sorveglianza sanitaria e visita medica?
La visita è il singolo atto; la sorveglianza sanitaria è l’intero sistema di controllo nel tempo, che comprende protocollo, visite, esami strumentali, cartelle sanitarie e relazione annuale del medico.
Se ho un solo dipendente devo farla?
Dipende dal rischio, non dal numero di lavoratori. Se quell’unico dipendente è esposto a un rischio che la norma sottopone a sorveglianza, l’obbligo scatta comunque.
Il datore di lavoro può vedere gli esami del dipendente?
No. I dati clinici restano nella cartella sanitaria custodita dal medico competente. Al datore di lavoro arriva soltanto il giudizio di idoneità, con eventuali limitazioni o prescrizioni.
Chi paga le visite?
Gli accertamenti sanitari sono a carico del datore di lavoro e vanno svolti in orario di lavoro, senza oneri per il lavoratore.
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