Glossario

Medico competente: significato e obblighi

Medico competente è medico specialista che effettua la sorveglianza sanitaria. Scopri a chi si applica e quali obblighi comporta per l'azienda.

Il medico competente è il medico in possesso di specifici titoli e requisiti previsti dalla legge che collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi ed effettua la sorveglianza sanitaria dei lavoratori. Il significato di medico competente si coglie in questa doppia natura: non è solo il professionista che fa le visite, è un consulente tecnico stabile dell’azienda in materia di salute.

Il datore di lavoro lo nomina quando la valutazione dei rischi evidenzia esposizioni per le quali la normativa impone la sorveglianza sanitaria: rumore, vibrazioni, movimentazione manuale dei carichi, videoterminali oltre la soglia settimanale, agenti chimici, cancerogeni, biologici, lavoro notturno e altri casi previsti. Non è una scelta discrezionale: dipende dai rischi realmente presenti.

Cosa dice la normativa

Il D.Lgs 81/2008 elenca i titoli abilitanti — tra cui la specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, la docenza nelle stesse materie e le altre condizioni previste dalla norma — e richiede l’iscrizione nell’elenco nazionale dei medici competenti.

Gli obblighi del medico sono altrettanto puntuali. Collabora alla valutazione dei rischi e alla predisposizione delle misure di tutela; programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso un protocollo sanitario costruito sui rischi specifici; istituisce e custodisce per ogni lavoratore una cartella sanitaria e di rischio, con le tutele previste per i dati sanitari; esprime i giudizi di idoneità alla mansione; informa i lavoratori sul significato degli accertamenti; visita gli ambienti di lavoro con la cadenza stabilita dalla norma, di regola almeno una volta l’anno salvo diversa cadenza motivata e indicata nel documento di valutazione dei rischi; partecipa alla riunione periodica; comunica in forma anonima e collettiva i risultati della sorveglianza sanitaria.

La norma prevede inoltre che, in caso di nomina, il datore di lavoro fornisca al medico le informazioni sui processi e sui rischi e che, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria sia gestita secondo le regole di conservazione previste. Contro il giudizio di idoneità il lavoratore o il datore di lavoro possono presentare ricorso all’azienda sanitaria territorialmente competente entro trenta giorni dalla comunicazione.

Chi riguarda in azienda

SituazioneSorveglianza sanitaria
Ufficio con uso del videoterminale oltre la soglia di leggePrevista
Officina, cantiere, magazzino con movimentazione carichiPrevista
Attività con agenti chimici pericolosi o cancerogeniPrevista, con protocolli specifici
Lavoro notturnoPrevista
Attività senza rischi soggetti a obbligoNon prevista

Il medico competente riguarda quindi la grande maggioranza delle aziende con lavoratori, comprese quelle che si percepiscono a basso rischio. Un negozio con carichi e turni, un ufficio con postazioni al videoterminale, un laboratorio artigiano: in tutti questi casi il protocollo di sorveglianza sanitaria va costruito sui rischi reali, non copiato da un modello.

Il rapporto tra medico competente e servizio di prevenzione è centrale: il protocollo nasce dal documento di valutazione dei rischi e ogni modifica dei processi dovrebbe passare da entrambi.

Errori frequenti

  • Nominare il medico competente e non fornirgli il documento di valutazione dei rischi, rendendo impossibile un protocollo corretto.
  • Considerare la visita medica un adempimento burocratico da spuntare, ignorando le prescrizioni contenute nel giudizio di idoneità.
  • Saltare il sopralluogo annuale negli ambienti di lavoro o non verbalizzarlo.
  • Chiedere al medico dati sanitari individuali dei lavoratori: il datore di lavoro riceve il giudizio di idoneità, non la diagnosi.
  • Non programmare le visite periodiche secondo le scadenze del protocollo e accorgersene solo quando arriva un’ispezione.
  • Dimenticare la visita alla ripresa dopo un’assenza per malattia superiore ai sessanta giorni continuativi, quando dovuta.

Domande frequenti

Il medico competente è sempre obbligatorio?

No, ma lo diventa ogni volta che la valutazione dei rischi individua esposizioni per cui la norma prevede la sorveglianza sanitaria. Poiché queste situazioni sono molto comuni, nella pratica la maggior parte delle aziende con dipendenti deve nominarlo.

Il medico di base può fare il medico competente?

No, salvo che possieda i titoli specifici richiesti dalla legge e l’iscrizione nell’elenco nazionale. Si tratta di due ruoli distinti, con finalità diverse: uno cura, l’altro valuta l’idoneità alla mansione in relazione ai rischi lavorativi.

Chi paga le visite mediche?

Gli accertamenti sanitari legati alla sorveglianza sono a carico del datore di lavoro e si svolgono, di norma, durante l’orario di lavoro. Nessun costo può essere addebitato al lavoratore. Scopri come organizziamo le visite mediche.

Il lavoratore può rifiutare la visita?

No. Sottoporsi ai controlli sanitari previsti è un obbligo del lavoratore e il rifiuto ingiustificato è sanzionabile, oltre a impedire l’adibizione alla mansione in assenza di giudizio di idoneità.

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