Normative

Sanzioni per mancata verifica periodica delle attrezzature

Cosa rischia chi non effettua le verifiche periodiche di attrezzature e impianti di sollevamento: sanzioni amministrative e penali previste dalla legge.

Le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro — in particolare degli apparecchi di sollevamento e delle altre attrezzature elencate nell’Allegato VII del D.Lgs 81/2008 — sono uno degli obblighi più trascurati dalle aziende, spesso perché confuse con la manutenzione ordinaria. Il sistema sanzionatorio distingue due condotte diverse, con conseguenze molto differenti tra loro. Gli impianti elettrici di messa a terra seguono invece un regime autonomo, quello del DPR 462/2001, e non rientrano in questa pagina.

Cosa prevede la legge

L’articolo 71, comma 11 del D.Lgs 81/2008 impone al datore di lavoro di sottoporre le attrezzature indicate nell’Allegato VII a verifiche periodiche, con la frequenza lì stabilita, per accertarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza.

La legge distingue due violazioni, con sanzioni molto diverse:

  • La mancata richiesta della prima verifica o delle verifiche periodiche successive è sanzionata come illecito amministrativo dall’articolo 87, comma 4, lettera b): sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.
  • La mancata esecuzione effettiva dei controlli prevista dall’articolo 71, comma 8, è punita in sede penale dall’articolo 87, comma 2, lettera c): arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

Questi importi sono aggiornati: le ammende e le sanzioni amministrative pecuniarie del D.Lgs 81/2008 vengono rivalutate ogni cinque anni ai sensi dell’articolo 306, comma 4-bis, e l’ultimo adeguamento è stato disposto dal Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro n. 111 del 20 settembre 2023 (+15,9%), applicabile alle violazioni commesse dal 6 ottobre 2023. Il testo di Normattiva non riflette questa cifra, perché la rivalutazione avviene con decreto direttoriale e non modifica il testo di legge: per gli importi vigenti fare riferimento all’edizione consolidata del D.Lgs 81/2008 pubblicata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (luglio 2025).

Perché conta anche senza infortuni

A differenza di altre violazioni, quella sulle verifiche periodiche viene contestata anche in assenza di qualunque incidente: è sufficiente che l’ispettore verifichi l’assenza del verbale di verifica in corso di validità per un’attrezzatura soggetta all’obbligo. È tra le voci di documentazione controllate più di frequente, insieme al DVR e agli attestati di formazione, perché la verifica è facile da riscontrare: basta chiedere il registro e i verbali.

Cosa si aggiunge in caso di infortunio

Se un’attrezzatura non verificata è coinvolta in un infortunio, la mancata verifica periodica diventa un elemento centrale nell’accertamento delle responsabilità: dimostra che l’azienda non ha adottato un controllo che la legge impone specificamente per prevenire cedimenti, malfunzionamenti o perdita di efficienza dei dispositivi di sicurezza dell’attrezzatura.

Chi effettua le verifiche, e in che ordine

Il testo di legge ripartisce i soggetti verificatori per fase, non per tipo di attrezzatura. La prima verifica spetta all’INAIL, che deve provvedere entro 45 giorni dalla richiesta del datore di lavoro; decorso inutilmente questo termine, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati. Per le verifiche periodiche successive, la scelta è libera tra ASL, ARPA (dove previsto dalla legge regionale) o soggetti abilitati.

Come mettersi in regola

Il primo passo è un censimento delle attrezzature soggette a verifica periodica secondo l’Allegato VII — impianti di sollevamento, ascensori e montacarichi, apparecchi a pressione e altri — con la relativa periodicità. Da lì si programmano le richieste di verifica presso i soggetti competenti e si tiene un registro aggiornato, così da poter esibire in ogni momento i verbali in corso di validità.

Il censimento delle attrezzature raramente è un servizio a sé stante: nella pratica rientra tra le attività che un consulente per la sicurezza segue insieme al resto degli adempimenti aziendali, dal DVR alla formazione. Ecco perché conviene guardare il costo dal lato dell’incarico complessivo, nella pagina su quanto costa la consulenza sicurezza, invece di cercare un listino a parte per le sole verifiche.

Domande frequenti

La manutenzione ordinaria dell’attrezzatura sostituisce la verifica periodica?

No: sono due obblighi distinti. La manutenzione riguarda il funzionamento tecnico dell’attrezzatura, la verifica periodica è un controllo formale sullo stato di sicurezza eseguito da un soggetto abilitato, con verbale specifico da conservare.

Ho chiesto la prima verifica ma l’INAIL non risponde: cosa posso fare?

La legge fissa un termine preciso: se l’INAIL non provvede entro 45 giorni dalla richiesta, il datore di lavoro può rivolgersi a soggetti pubblici o privati abilitati per far eseguire la verifica, senza dover attendere oltre.

La sanzione per mancata richiesta si applica per ogni attrezzatura?

Il testo dell’articolo 87, comma 4, non lo prevede espressamente: a differenza di altre disposizioni del decreto, che moltiplicano l’importo “per ciascun lavoratore” quando è quella l’intenzione del legislatore, qui il criterio non è scritto in questi termini. È un punto su cui prevalgono le interpretazioni pratiche più che un dato certo del testo: nel dubbio, conviene considerare comunque ogni attrezzatura scoperta come un’esposizione a sanzione a sé.

Cosa cambia tra la mancata richiesta di verifica e la mancata esecuzione dei controlli?

Molto: la mancata richiesta è un illecito amministrativo con sanzione pecuniaria (da 711,92 a 2.562,91 euro), mentre la mancata esecuzione effettiva dei controlli è un reato, punito con arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.559,60 a 9.112,57 euro.

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Dove verificare il testo della norma

Questa pagina riassume gli obblighi in termini generali. Il testo vigente, con le modifiche in vigore alla data di consultazione, si trova nelle banche dati pubbliche: la consultazione è gratuita e non richiede registrazione.

  • Normattiva — Banca dati ufficiale della normativa italiana vigente, con testi consolidati alle modifiche di legge. Non riporta però gli importi delle sanzioni dopo una rivalutazione periodica disposta con decreto, perché il decreto non modifica il testo dell'articolo.
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro — Testo Unico sicurezza aggiornato — Edizione consolidata del D.Lgs 81/2008 con gli importi delle sanzioni aggiornati alle rivalutazioni periodiche, che il testo di legge pubblicato su Normattiva non riflette.
  • Gazzetta Ufficiale — Pubblicazione ufficiale di leggi, decreti e accordi Stato-Regioni.
  • INAIL — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: linee di indirizzo, modulistica e dati.
  • Ministero della Salute — Linee guida nazionali in materia di igiene, sicurezza alimentare e prevenzione, incluse quelle sulla legionellosi.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Interpelli, circolari e provvedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • EUR-Lex — Testi ufficiali dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea.
  • Vigili del Fuoco — Prevenzione incendi: procedure, modulistica e regola tecnica.
  • Accredia — Ente unico nazionale di accreditamento: consente di verificare laboratori e organismi accreditati.

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