Normative

Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza

Il nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione sicurezza: durate dei corsi, aggiornamenti, e-learning ammesso e novità per datori di lavoro e preposti.

Il D.Lgs 81/2008 stabilisce che tutti i lavoratori devono ricevere una formazione “sufficiente e adeguata” in materia di sicurezza, ma non entra nel dettaglio di ore, contenuti e modalità: questo compito è affidato agli Accordi tra Stato e Regioni, che definiscono durata dei corsi, articolazione dei moduli, requisiti dei docenti, regole per l’e-learning e periodicità degli aggiornamenti. Sono gli Accordi, in pratica, a dire quante ore di corso servono a un impiegato, a un operaio o a un preposto.

La materia è stata recentemente riordinata da un nuovo Accordo Stato-Regioni che accorpa e sostituisce i precedenti accordi sulla formazione di lavoratori, datori di lavoro-RSPP e attrezzature di lavoro, introducendo alcune novità importanti — tra cui un corso obbligatorio specifico per i datori di lavoro e regole più stringenti su preposti ed e-learning. Questa guida spiega cosa prevede il quadro attuale e cosa deve verificare un’azienda per essere in regola.

A chi si applica

Le regole sulla formazione riguardano ogni azienda con almeno un lavoratore, di qualsiasi settore. I destinatari dei corsi sono tutte le figure del sistema di prevenzione: lavoratori (inclusi stagisti, tirocinanti e soci lavoratori), preposti, dirigenti, datori di lavoro — sia quando svolgono direttamente l’incarico di RSPP sia, con il nuovo Accordo, in quanto tali — oltre a RLS e addetti alle emergenze, questi ultimi disciplinati anche da norme specifiche come il D.M. antincendio e il D.M. 388/2003 sul primo soccorso.

In concreto: il ristorante deve formare camerieri e cuochi, l’impresa edile operai e capisquadra (i preposti), l’ufficio i propri impiegati; e in tutti i casi il titolare deve avere la propria formazione da datore di lavoro in regola.

Cosa prevede

La formazione dei lavoratori si articola in un modulo di formazione generale, uguale per tutti, e un modulo di formazione specifica la cui durata dipende dalla classe di rischio del settore di appartenenza dell’azienda:

PercorsoDurata minimaAggiornamento
Formazione generale lavoratori4 ore—
Formazione specifica – rischio basso4 ore6 ore ogni 5 anni
Formazione specifica – rischio medio8 ore6 ore ogni 5 anni
Formazione specifica – rischio alto12 ore6 ore ogni 5 anni
PrepostiCorso dedicato con taglio applicativoAggiornamento con periodicità rafforzata
Datore di lavoroCorso specifico previsto dal nuovo Accordo; percorsi ulteriori se svolge anche l’incarico di RSPPAggiornamento periodico

Il nuovo Accordo conferma l’impianto generale e aggiunge alcuni punti qualificanti: l’obbligo formativo esteso a tutti i datori di lavoro, una formazione dei preposti potenziata e con aggiornamento più frequente, criteri chiari su quali moduli possono svolgersi in e-learning o videoconferenza e quali richiedono la presenza (in particolare le parti pratiche e di addestramento), requisiti di qualificazione per docenti e organizzatori dei corsi, e la verifica finale dell’apprendimento come condizione per l’attestato.

Resta fermo il principio cardine: la formazione deve avvenire in occasione dell’assunzione, del cambio mansione o dell’introduzione di nuove attrezzature e sostanze, e comunque prima dell’esposizione del lavoratore ai rischi della sua mansione.

Documenti e adempimenti richiesti

Per ciascun lavoratore l’azienda deve poter esibire attestati con i requisiti previsti: soggetto formatore qualificato, monte ore rispettato, contenuti coerenti con la mansione e la classe di rischio, verifica dell’apprendimento superata. Serve inoltre coerenza con il DVR: la formazione specifica deve coprire i rischi che il documento di valutazione attribuisce a quella mansione — un attestato “rischio basso” per un operaio metalmeccanico è una violazione, non una formalità imprecisa.

L’azienda deve poi gestire lo scadenzario degli aggiornamenti: quinquennale per i lavoratori, con periodicità proprie per preposti, datori di lavoro, RLS e addetti alle emergenze. La formazione va erogata in orario di lavoro e senza costi a carico dei lavoratori.

Sanzioni

La mancata formazione è una delle violazioni più contestate nei verbali ispettivi: è punita penalmente con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro e rientra tra le gravi violazioni che possono portare alla sospensione dell’attività imprenditoriale. Un attestato scaduto o non conforme (ore insufficienti, ente non qualificato, contenuti generici) viene trattato come formazione assente per la parte mancante.

In caso di infortunio, la formazione omessa o inadeguata pesa in modo determinante sulla responsabilità penale del datore di lavoro: è tra le prime cose che la Procura verifica.

Come adeguarsi

Il primo passo è un censimento: chi lavora in azienda, con quale mansione, quale classe di rischio, quali attestati esistono e quando scadono. Da lì costruiamo il piano formativo e lo eroghiamo con i nostri corsi di formazione: formazione generale e specifica dei lavoratori calibrata sulla classe di rischio reale della tua attività, corsi per addetti antincendio e primo soccorso, percorsi per preposti e datori di lavoro, HACCP per alimentaristi dove serve, fino ai corsi specialistici come quello per gli spazi confinati.

Dove la norma lo consente usiamo e-learning e videoconferenza per ridurre i fermi produttivi; le parti pratiche si svolgono in presenza, anche presso la tua sede. E soprattutto gestiamo noi i rinnovi: prima di ogni scadenza ricevi il promemoria e la proposta di calendario, così nessun attestato scade senza che tu lo sappia. Integrato con il servizio di RSPP esterno, il piano formativo resta sempre allineato al DVR.

Domande frequenti

Quante ore di corso servono per un nuovo assunto?

Dipende dalla classe di rischio dell’azienda: 4 ore di formazione generale per tutti, più la formazione specifica di 4, 8 o 12 ore per rischio basso, medio o alto. A queste si aggiungono eventuali corsi per incarichi particolari (emergenze, attrezzature, preposto).

La formazione si può fare tutta online?

No. L’e-learning è ammesso solo per alcuni moduli — tipicamente la formazione generale e altri contenuti teorici individuati dall’Accordo — mentre le parti pratiche e l’addestramento richiedono la presenza. La videoconferenza sincrona, dove ammessa, è equiparata all’aula a determinate condizioni.

Gli attestati presi con un precedente datore di lavoro valgono ancora?

In linea di massima sì, se il corso era conforme, l’attestato è in corso di validità e la classe di rischio e i contenuti sono coerenti con la nuova mansione. Il credito formativo va valutato caso per caso: eventuali differenze si colmano con integrazioni mirate, non necessariamente ripetendo tutto.

Il titolare deve fare un corso anche se ha nominato un RSPP esterno?

Con il nuovo Accordo la formazione del datore di lavoro è prevista in quanto tale, indipendentemente dallo svolgimento diretto dell’incarico di RSPP. Chi invece sceglie di fare da RSPP della propria azienda deve completare il percorso dedicato, con relativi aggiornamenti.

Cosa succede se un aggiornamento quinquennale è scaduto da pochi mesi?

Formalmente il lavoratore non è in regola sulla parte scaduta e l’azienda è sanzionabile. La cosa giusta da fare è programmare subito l’aggiornamento; con il nostro scadenzario automatico questa situazione semplicemente non si verifica.

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Dove verificare il testo della norma

Questa pagina riassume gli obblighi in termini generali. Il testo vigente, con le modifiche in vigore alla data di consultazione, si trova nelle banche dati pubbliche: la consultazione è gratuita e non richiede registrazione.

  • Normattiva — Banca dati ufficiale della normativa italiana vigente, con testi consolidati alle modifiche di legge. Non riporta però gli importi delle sanzioni dopo una rivalutazione periodica disposta con decreto, perché il decreto non modifica il testo dell'articolo.
  • Ispettorato Nazionale del Lavoro — Testo Unico sicurezza aggiornato — Edizione consolidata del D.Lgs 81/2008 con gli importi delle sanzioni aggiornati alle rivalutazioni periodiche, che il testo di legge pubblicato su Normattiva non riflette.
  • Gazzetta Ufficiale — Pubblicazione ufficiale di leggi, decreti e accordi Stato-Regioni.
  • INAIL — Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro: linee di indirizzo, modulistica e dati.
  • Ministero della Salute — Linee guida nazionali in materia di igiene, sicurezza alimentare e prevenzione, incluse quelle sulla legionellosi.
  • Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali — Interpelli, circolari e provvedimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
  • EUR-Lex — Testi ufficiali dei regolamenti e delle direttive dell'Unione europea.
  • Vigili del Fuoco — Prevenzione incendi: procedure, modulistica e regola tecnica.
  • Accredia — Ente unico nazionale di accreditamento: consente di verificare laboratori e organismi accreditati.

I criteri con cui redigiamo e aggiorniamo i contenuti sono descritti in fonti e metodo editoriale.

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