Settori

Sicurezza sul lavoro per pesca e acquacoltura

DVR, RSPP e formazione per pesca e acquacoltura: gli obblighi del D.Lgs 81/08 gestiti per te. Sopralluogo, documentazione e scadenzario sempre aggiornato.

Una valutazione dei rischi scritta per un’impresa ittica non può somigliare a quella di un capannone: deve descrivere una piattaforma che oscilla, superfici perennemente bagnate, carichi sospesi sopra le teste degli operatori e la difficoltà di prestare soccorso quando la costa è lontana. Chi arma un peschereccio, gestisce vasche di allevamento o un impianto di depurazione dei molluschi ha bisogno di un documento che parta dalle manovre reali: salpamento delle reti, cernita del pescato, movimentazione di cassette e ghiaccio, pulizia dei filtri, carico e scarico in banchina.

Osserviamo le lavorazioni dove accadono e le traduciamo in misure che l’equipaggio possa applicare con le mani fredde e il mare mosso. Alle attività in stabilimento, in banchina e negli impianti si applica il D.Lgs 81/2008; per il lavoro a bordo intervengono in aggiunta le regole speciali della gente di mare. Le due cornici vanno lette insieme, altrimenti resta scoperta proprio la fase di passaggio tra nave e terra, dove si concentrano molti infortuni.

Cosa comprende il servizio

  • Documento di valutazione dei rischi delle attività a terra e delle lavorazioni sul prodotto, analizzate per fase;
  • microclima severo freddo in celle e locali di lavorazione, con misure su tempi di permanenza e vestiario tecnico;
  • verifica di macchine e attrezzature: verricelli, salpa-reti, gru di bordo e di banchina, nastri di cernita, filettatrici;
  • caduta in acqua e scivolamento: parapetti, grigliati antisdrucciolo, recupero uomo a mare, regole per il meteo avverso;
  • movimentazione manuale dei carichi su cassette, sacchi di mangime, reti bagnate e balle di molluschi;
  • spazi confinati: stive, gavoni, cisterne e vasche interrate, con le cautele del DPR 177/2011;
  • piano di emergenza calibrato sulla distanza dai presidi sanitari, con dotazione sanitaria e prove pratiche;
  • incarico di RSPP esterno, nomine e formazione.

Chi è obbligato

Gli obblighi riguardano ogni impresa ittica con almeno un lavoratore, compresi imbarcati stagionali, soci lavoratori di cooperativa e personale assunto per la sola campagna di raccolta: armatori, imprese di acquacoltura in mare e in acque interne, centri di depurazione dei molluschi, laboratori di sfilettatura e confezionamento. Anche dove il titolare pesca insieme a uno o due collaboratori servono valutazione dei rischi, nomine e lavoratori formati: la dimensione ridotta alleggerisce gli adempimenti gestionali, non gli obblighi di prevenzione. Chi opera in banchina insieme ad altre imprese deve inoltre gestire le interferenze con il committente.

Come si svolge il servizio

  1. Sopralluogo operativo durante lo sbarco o la lavorazione, per vedere manovre, tempi e punti critici invece che leggerli in un questionario.
  2. Analisi delle attrezzature: censimento di macchine, organi di sollevamento e impianti, con verifica delle scadenze di controllo periodico.
  3. Stesura di documenti e procedure, con schemi rapidi da affiggere nei locali di lavorazione.
  4. Formazione e prove pratiche su emergenza, recupero in acqua e uso delle attrezzature, nelle finestre di fermo.
  5. Manutenzione della documentazione quando cambiano imbarcazione, impianto, lavorazioni o organico.

Errori comuni nelle imprese ittiche

Le lacune ricorrenti sono sempre le stesse: documenti che descrivono un generico “stabilimento alimentare” senza una riga sul lavoro in banchina; addetti alla cernita mai formati sull’uso dei coltelli e sulle posture; gru e verricelli con verifiche periodiche scadute; dispositivi di galleggiamento presenti ma stivati in un locale chiuso a chiave; procedure di emergenza in cui il tempo di arrivo dei soccorsi non è nemmeno stimato. Il caso più delicato resta l’accesso a stive e vasche senza sorveglianza esterna.

Fase di lavoroRischio prevalenteMisura da documentare
Salpamento e recupero attrezziTrascinamento, carichi sospesiProtezioni sui verricelli, zone interdette, comandi a uomo presente
Cernita ed eviscerazioneTagli, posture incongrue, freddoGuanti antitaglio, piani regolabili, rotazione delle mansioni
Movimentazione cassette e ghiaccioSovraccarico lombare, scivolamentoAusili meccanici, calzature antiscivolo, limiti di sollevamento
Accesso a stive e vascheAtmosfere pericoloseProcedure DPR 177/2011, sorveglianza esterna, ventilazione
Lavoro in banchina con terziInterferenze, investimentoCoordinamento con il committente, viabilità separata

Cosa si rischia in caso di inadempienza

L’assenza della valutazione dei rischi, l’impiego di attrezzature non verificate o di lavoratori privi di formazione espongono il datore di lavoro alle sanzioni penali previste dal D.Lgs 81/08, con ammenda o arresto secondo la violazione, e nei casi più gravi alla sospensione dell’attività. Si aggiunge la responsabilità civile in caso di infortunio, pesante in un comparto dove gli eventi sono gravi proprio per la difficoltà dei soccorsi. Il quadro d’insieme è nella pagina sulle sanzioni.

Domande frequenti

La valutazione dei rischi del peschereccio sostituisce quella dello stabilimento a terra?

No: sono ambienti con pericoli diversi. La parte a bordo segue le regole del lavoro marittimo, mentre lavorazione, magazzino e banchina rientrano nell’impianto documentale del D.Lgs 81/2008. Le due parti devono però parlarsi nelle fasi di sbarco.

I soci di una cooperativa di pesca vanno considerati lavoratori?

Ai fini della prevenzione sì, quando prestano attività nell’organizzazione della cooperativa: vanno formati, dotati di attrezzature idonee e inseriti nella valutazione dei rischi come gli altri addetti.

Come si gestisce il rischio di caduta in acqua durante le manovre notturne?

Con illuminazione dei punti di manovra, percorsi delimitati, dispositivi di galleggiamento indossati e non stivati, e una procedura di recupero provata con l’equipaggio. Il punto debole non è quasi mai il dispositivo, ma il fatto che nessuno abbia mai simulato il recupero.

Le vasche di allevamento e i filtri rientrano negli spazi confinati?

Vasche interrate, bio-filtri e cisterne possono presentare carenza di ossigeno o gas pericolosi: quando l’accesso richiede l’ingresso del corpo si applicano le cautele del DPR 177/2011, con personale addestrato e assistenza dall’esterno.

Hai un documento che parla di generici locali e non di coperta, celle e vasche? Inviaci due righe dal modulo preventivo gratuito: lo leggiamo e ti diciamo cosa manca. Puoi intanto completare il quadro con la medicina del lavoro per il comparto ittico e con la panoramica su pesca e acquacoltura.

Servizi correlati

Vuoi mettere in regola la tua azienda? Richiedi un preventivo gratuito
Richiedi preventivo