Adempimenti per dimensione

Studi professionali con praticanti e tirocinanti

Praticanti, tirocinanti e collaboratori negli studi professionali: quando sono equiparati a lavoratori e quali adempimenti scattano per il titolare.

Negli studi legali, notarili, di commercialisti, consulenti del lavoro, architetti e ingegneri circolano ogni giorno persone che non compaiono in busta paga: praticanti iscritti al registro, tirocinanti inviati da un ateneo, stagisti extracurricolari, collaboratori con partita IVA che usano scrivania, rete e attrezzature dello studio. Il titolare tende a considerarli ospiti temporanei; la normativa antinfortunistica guarda invece a un elemento diverso, cioè chi lavora dentro l’organizzazione di qualcun altro.

Su questo punto il D.Lgs 81/2008 è esplicito: rientra nella tutela anche chi presta attività senza retribuzione al solo scopo di apprendere una professione, e i beneficiari di tirocini formativi e di orientamento sono espressamente equiparati ai lavoratori. Ne discende una conseguenza che molti studi scoprono tardi: la presenza di un praticante può far nascere per il titolare la posizione di datore di lavoro anche senza dipendenti veri e propri.

Cosa è obbligatorio

Il primo adempimento è la valutazione dei rischi dell’ambiente in cui queste persone operano. Uno studio non ha macchinari, ma ha postazioni con videoterminali, archivi con scaffalature alte, impianti elettrici, illuminazione artificiale, microclima discusso e carichi di lavoro che incidono sul benessere psicofisico. Tutto questo va messo nero su bianco nel documento di valutazione dei rischi, con misure concrete e non con formule di stile.

Seguono gli altri elementi del sistema:

  • informazione e formazione di chi entra, con il modulo generale e quello legato ai rischi effettivi dell’attività d’ufficio, secondo gli Accordi Stato-Regioni: il percorso è illustrato in formazione dei lavoratori;
  • gestione delle emergenze, con persone designate e addestrate per antincendio, evacuazione e primo soccorso (D.M. 388/2003, D.M. 02/09/2021), tenendo conto dei vincoli dell’immobile che ospita lo studio;
  • responsabile del servizio di prevenzione, che può essere un professionista incaricato dall’esterno oppure lo stesso titolare, dove l’attività lo permette e una volta concluso il corso previsto per quel ruolo: vedi RSPP esterno;
  • sorveglianza sanitaria se la valutazione fa emergere esposizioni rilevanti, tipicamente per l’uso di videoterminali oltre la soglia oraria fissata dalla norma, con protocollo definito dal medico competente.

Un aspetto specifico riguarda la ripartizione degli oneri con l’ente promotore del tirocinio: convenzione e progetto formativo individuale stabiliscono a chi spettano copertura assicurativa, formazione preliminare ed eventuali accertamenti sanitari. Leggerli prima dell’inserimento evita di duplicare adempimenti o di lasciarli scoperti credendo che li abbia già svolti qualcun altro.

Cosa cambia rispetto allo studio senza collaboratori

Un professionista che lavora da solo ricade nella condizione descritta in ditta individuale senza dipendenti: pochi obblighi, concentrati sulle attrezzature che utilizza. Con l’arrivo di un praticante il perimetro cambia, perché entra in gioco la responsabilità verso un terzo che apprende e non conosce ancora l’ambiente.

Rispetto a uno studio strutturato con più dipendenti la differenza sta nel computo: tirocinanti e allievi di percorsi formativi restano esclusi dal conteggio da cui dipendono alcune soglie, pur essendo pienamente tutelati. Uno studio con un segretario e quattro praticanti resta piccolissimo sul piano numerico, ma non per questo può ridurre la formazione. La stessa asimmetria si ritrova in soci e collaboratori familiari e nella panoramica degli adempimenti per dimensione.

Errori tipici di questa fascia

Il più diffuso è trattare il praticante come un’appendice della professione anziché come una persona inserita in un luogo di lavoro: nessuna consegna iniziale, nessuna indicazione su uscite e presidi, nessun attestato. È anche il più facile da contestare, perché basta chiedere all’interessato dove si trova il punto di raccolta.

Il secondo è dare per scontato che l’ente promotore abbia già formato il tirocinante: di solito copre la parte generale, mentre i rischi di quello specifico ufficio restano in capo a chi ospita.

Il terzo è credere che un ufficio non presenti pericoli. Cadute in piano, scaffalature che si ribaltano, sovraccarico delle prese e problemi di esodo negli immobili storici sono all’ordine del giorno.

Il quarto è concentrare il presidio dell’emergenza sul solo titolare: se è lui l’unica figura addestrata e passa metà settimana fuori sede, lo studio rimane privo di copertura proprio quando è più frequentato.

Come organizzarsi

Conviene costruire una procedura di accoglienza uguale per tutti, qualunque sia la forma contrattuale: mezz’ora il primo giorno in cui si mostrano uscite, estintori, cassetta di medicazione e comportamento in caso di allarme, si consegnano le istruzioni scritte e si fa firmare la ricevuta.

Serve poi uno scadenzario nominativo: data di ingresso, corsi frequentati con relative scadenze, eventuale visita medica, data di uscita. Con un ricambio frequente come quello dei praticanti è l’unico modo per non perdere il filo. Infine la revisione del documento ogni volta che cambia la sede o si modifica la disposizione delle postazioni, come indicato in valutazione dei rischi, con aggiornamento del piano di emergenza.

PosizioneDa chi arriva la formazione inizialeAccertamento sanitarioProva documentale da tenere
Praticante iscritto al registro professionaleDallo studio che lo ospitaSe previsto dal protocolloAttestati e verbale di informazione
Tirocinante curricolareRipartita secondo la convenzioneSecondo quanto pattuito con il promotoreProgetto formativo individuale
Stagista extracurricolareRipartita secondo la convenzioneSu indicazione del medicoConvenzione ed eventuale giudizio di idoneità
Dipendente amministrativoDallo studio, in qualità di datore di lavoroSe emerge in valutazioneFascicolo personale completo
Consulente autonomo che usa gli spaziA proprio caricoA proprio caricoScambio scritto di informazioni sui rischi

Domande frequenti

Ho solo praticanti e nessun dipendente: devo redigere il documento di valutazione dei rischi?

Sì. La presenza di soggetti equiparati ai lavoratori fa sorgere gli obblighi del datore di lavoro, e la valutazione dei rischi ne è il presupposto. L’assenza di buste paga non cambia il quadro.

Il tirocinante è già formato dall’università: devo rifare tutto?

Non tutto. Va acquisita copia degli attestati e verificato che cosa coprano: quasi sempre manca la parte riferita ai rischi concreti del tuo ufficio, che spetta a te integrare.

Chi lavora al computer deve fare la visita medica?

Dipende dal tempo trascorso davanti al videoterminale rispetto alla soglia prevista dalla norma e da quanto emerge in valutazione. Quando l’obbligo scatta, la periodicità la definisce il protocollo sanitario: vedi sorveglianza sanitaria.

Serve un addetto antincendio in uno studio di poche stanze?

Sì, la designazione non dipende dall’ampiezza dei locali. Vanno scelte persone presenti negli orari di apertura: i criteri sono in addetti alle emergenze e nel D.M. 2 settembre 2021.

Il praticante va conteggiato per le soglie di legge?

No, chi partecipa a percorsi formativi e di tirocinio resta fuori dal computo, pur essendo destinatario di tutte le tutele. Le due valutazioni vanno tenute distinte.

Stai per accogliere il primo praticante, oppure il tuo studio ne ospita da anni senza aver mai formalizzato nulla? Scrivici quante persone frequentano gli uffici e con quale titolo: prepariamo l’elenco puntuale degli adempimenti e il relativo preventivo gratuito. Altri dubbi ricorrenti sono raccolti nelle domande frequenti.

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