Il Testo Unico non dedica al caldo un titolo a sé, e per anni questo ha fatto credere a molte imprese che non ci fosse nulla da valutare. È il contrario: il datore di lavoro deve valutare tutti i rischi, e il calore è uno di quelli che negli ultimi anni ha prodotto malori, infortuni e provvedimenti di sospensione dell’attività. Chi lavora all’aperto in estate — edilizia, agricoltura, manutenzione stradale, logistica su piazzale — e chi lavora accanto a forni, presse, cucine o essiccatoi tutto l’anno rientra nello stesso problema tecnico, affrontato con misure diverse.
La valutazione del rischio da calore si integra in quella del microclima e confluisce nel DVR come tutti gli altri rischi: con le misure adottate, le persone coinvolte e le procedure da seguire quando le condizioni si aggravano.
Due situazioni diverse, non una sola
Confonderle è l’errore più comune, perché portano a misure sbagliate.
Ambienti severi caldi. Il calore è generato dal processo produttivo ed è presente tutto l’anno: fonderie, vetrerie, forni di panifici e pizzerie, stirerie e lavanderie, cabine di verniciatura, cucine professionali. Qui il caldo è prevedibile, misurabile e in buona parte governabile con interventi tecnici: schermatura delle sorgenti, ventilazione e aspirazione, isolamento, rotazione sulle postazioni più esposte.
Lavoro all’aperto sotto esposizione solare. Il calore dipende dal meteo e dall’irraggiamento, non dal processo. Non lo si elimina: lo si evita, spostando le lavorazioni più pesanti fuori dalle ore critiche e organizzando ombra, pause e liquidi. È la situazione che nelle giornate a rischio elevato può portare le autorità regionali a limitare o vietare certe attività in determinate fasce orarie.
| Ambiente severo caldo | Lavoro all’aperto | |
|---|---|---|
| Origine del calore | Processo produttivo | Meteo e irraggiamento solare |
| Prevedibilità | Costante, nota in anticipo | Variabile giorno per giorno |
| Leva principale | Interventi tecnici sulla sorgente | Organizzazione dell’orario e delle pause |
| Misura in campo | Rilievi strumentali sulla postazione | Previsioni e indici di rischio per l’area |
| Aggravante tipica | Sforzo fisico con DPI ingombranti | Irraggiamento diretto, assenza di ombra |
Cosa entra nella valutazione
Il caldo non agisce da solo: la stessa temperatura ha effetti molto diversi a seconda di come si lavora. Gli elementi da mettere insieme sono cinque.
- Le condizioni ambientali: temperatura, umidità, ventilazione, irraggiamento. All’aperto si usano gli indici e le mappe previsionali elaborati dagli istituti di ricerca nazionali, che stimano il rischio per area geografica, fascia oraria e tipo di attività.
- Lo sforzo fisico richiesto: un’attività di sollevamento e trasporto produce calore metabolico che si somma a quello ambientale. La stessa giornata è tollerabile per chi sorveglia un impianto e critica per chi posa pavimentazione.
- L’abbigliamento e i DPI: tute impermeabili, indumenti ad alta visibilità, protezione respiratoria e caschi riducono la dispersione del calore. Un DPI necessario per un altro rischio può aggravare questo, e il conflitto va risolto nel DVR, non lasciato al singolo.
- Le caratteristiche individuali: età, condizioni di salute, terapie in corso, acclimatamento. Chi rientra da un periodo di assenza o è appena stato assunto non è acclimatato, ed è la categoria in cui si concentrano gli episodi più seri.
- L’organizzazione del lavoro: turni, ritmi imposti, lavoro isolato, disponibilità reale di acqua e ombra. Una pausa prevista sulla carta ma impossibile da prendere non è una misura.
Le misure che funzionano davvero
L’ordine conta: la norma chiede di intervenire prima sulla fonte e sull’organizzazione, e solo dopo sulla protezione della singola persona.
- Eliminare o ridurre la sorgente. Schermare superfici calde, isolare tubazioni e forni, chiudere e aspirare i processi caldi, sostituire attrezzature che disperdono calore inutilmente.
- Riorganizzare tempi e luoghi. Anticipare l’inizio del turno, spostare le lavorazioni pesanti al mattino, sospendere le attività più critiche nelle ore centrali delle giornate a rischio elevato, aumentare la rotazione sulle postazioni esposte.
- Creare le condizioni per recuperare. Aree ombreggiate o climatizzate raggiungibili in pochi passi, acqua fresca disponibile senza doverla chiedere, pause brevi e frequenti invece di una lunga.
- Formare e informare. Le persone devono riconoscere i segnali di allarme in sé e nei colleghi e sapere cosa fare subito: è materia della formazione dei lavoratori e va ripresa a inizio stagione, non data per acquisita.
- Preparare l’emergenza. Chi chiamare, dove portare la persona, chi è l’addetto al primo soccorso presente in quel turno: sono decisioni da prendere prima, e vanno nel piano di emergenza.
La valutazione delle condizioni di salute individuali e l’eventuale limitazione dell’esposizione spettano al medico competente, che le esprime nel protocollo sanitario e nel giudizio di idoneità: non sono valutazioni che possono essere fatte in azienda su base intuitiva.
Quando intervengono le autorità
Nelle stagioni più calde le Regioni hanno adottato ordinanze che limitano o vietano il lavoro all’aperto in determinate fasce orarie e in specifici settori, quando l’indice di rischio previsto per quell’area raggiunge il livello più alto. I contenuti, i settori interessati e i giorni cambiano di anno in anno e da regione a regione, quindi vanno verificati sulla fonte regionale al momento, non memorizzati.
Esiste inoltre la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione ordinaria per eventi meteorologici quando le condizioni impediscono lo svolgimento del lavoro in sicurezza: è una tutela contrattuale e previdenziale, ma presuppone che l’azienda abbia una valutazione del rischio coerente con la decisione di fermarsi. Chi sospende senza avere nulla scritto si trova a giustificare a posteriori una scelta corretta.
Domande frequenti
Esiste una temperatura oltre la quale si deve smettere di lavorare?
Non una soglia unica valida ovunque. Il rischio non dipende dalla sola temperatura ma dalla combinazione di umidità, irraggiamento, sforzo fisico e abbigliamento, e per questo si usano indici che tengono insieme questi fattori. Le soglie operative compaiono semmai nelle ordinanze regionali stagionali, riferite a un’area e a un tipo di attività: vanno verificate sull’atto vigente in quel momento e in quel territorio.
Il caldo va messo nel DVR anche se lavoro solo in ufficio?
Il rischio va considerato, e nella maggior parte degli uffici si chiude in poche righe: la valutazione del microclima copre temperatura, ventilazione e comfort termico. Diventa una voce seria quando l’immobile ha impianti insufficienti, ampie superfici vetrate senza schermatura o locali tecnici in cui qualcuno interviene per manutenzione durante le ondate di calore.
Basta distribuire acqua e dire ai lavoratori di fare pause?
No, e sarebbe anche il rovesciamento dell’ordine previsto dalla norma, che chiede di agire prima sull’organizzazione e sull’ambiente. Acqua e pause sono necessarie ma sono l’ultimo anello: se il ritmo di lavoro non consente di fermarsi, se l’ombra è a duecento metri o se nessuno ha detto alle persone cosa devono osservare, quelle misure restano scritte e non arrivano al cantiere.
Chi decide se una persona può lavorare al caldo?
Il medico competente, nell’ambito della sorveglianza sanitaria. È lui a conoscere le condizioni individuali e le terapie in corso, a valutare l’idoneità alla mansione e a indicare eventuali limitazioni o prescrizioni. Il datore di lavoro ne recepisce il giudizio e organizza il lavoro di conseguenza; il preposto vigila che le limitazioni siano rispettate anche nelle giornate di maggiore pressione produttiva.
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