Sicurezza sul lavoro

Valutazione rischio fulminazione (scariche atmosferiche)

Valutazione del rischio da fulminazione secondo CEI EN 62305: verifica di autoprotezione delle strutture e progettazione delle misure di protezione.

La valutazione del rischio fulminazione è un obbligo spesso dimenticato: il D.Lgs 81/2008 richiede infatti che il datore di lavoro protegga edifici, impianti e lavoratori dagli effetti delle scariche atmosferiche. Un fulmine che colpisce una struttura non protetta può causare folgorazione delle persone, incendi, danni agli impianti elettrici ed elettronici e fermi di produzione anche lunghi.

La norma tecnica di riferimento è la CEI EN 62305, che definisce il metodo di calcolo per stabilire se una struttura è “autoprotetta” — cioè se il rischio è già sotto la soglia tollerabile — oppure se servono misure di protezione contro i fulmini. Il nostro team di tecnici esegue il calcolo completo del rischio scariche atmosferiche e lo documenta con una relazione da allegare al DVR, nell’ambito della valutazione dei rischi specifici della tua azienda.

Cosa comprende il servizio

  • Raccolta dei dati della struttura: dimensioni, destinazione d’uso, affollamento, impianti e linee entranti;
  • Calcolo del rischio secondo la norma CEI EN 62305, con software dedicato e dati di densità di fulminazione della zona;
  • Verifica di autoprotezione della struttura: se il rischio calcolato è inferiore a quello tollerabile, non servono ulteriori misure e la relazione lo attesta formalmente;
  • In caso contrario, progettazione delle misure di protezione: impianto LPS (parafulmine), scaricatori di sovratensione SPD, equipotenzializzazioni;
  • Relazione tecnica firmata, da conservare con la documentazione di sicurezza aziendale e da esibire in caso di controllo.

Come si svolge la valutazione

  1. Rilievo della struttura: raccogliamo dimensioni, geometria, destinazione d’uso, materiali di copertura, presenza di persone e valore del contenuto;
  2. Analisi delle linee entranti: linee elettriche e dati che entrano nell’edificio sono vie di ingresso delle sovratensioni e incidono sul calcolo;
  3. Calcolo del rischio: applichiamo il metodo CEI EN 62305 con la densità di fulmini al suolo della zona, confrontando il rischio calcolato con quello tollerabile;
  4. Esito: se la struttura risulta autoprotetta, la relazione lo attesta formalmente; in caso contrario indichiamo le misure necessarie (LPS, SPD, equipotenzializzazioni) con il relativo livello di protezione;
  5. Aggiornamento del DVR: integriamo l’esito nella documentazione di sicurezza aziendale.

I due esiti possibili della verifica

Esito del calcoloCosa significaCosa devi fare
Struttura autoprotettaIl rischio calcolato è inferiore a quello tollerabileConservare la relazione nel DVR e aggiornarla in caso di modifiche
Struttura non autoprotettaIl rischio supera la soglia tollerabileRealizzare le misure di protezione indicate (LPS, SPD) e sottoporle alle verifiche periodiche

Se l’edificio è dotato di parafulmine, l’impianto rientra tra i dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche soggetti a denuncia e verifica periodica ai sensi del DPR 462/01, ogni 2 anni per gli ambienti a maggior rischio incendio o esplosione e ogni 5 anni negli altri casi.

Chi è obbligato

Ogni datore di lavoro deve valutare il rischio da scariche atmosferiche per gli edifici in cui operano i lavoratori. L’obbligo riguarda capannoni industriali, magazzini, uffici, strutture ricettive e agricole: non conta solo l’altezza dell’edificio, ma anche posizione, dimensioni, contenuto e presenza di persone. Senza il calcolo secondo CEI EN 62305 non è possibile dichiarare una struttura autoprotetta: l’autoprotezione va dimostrata, non presunta.

Il tema tocca da vicino le aziende agricole, con stalle, fienili e strutture isolate in campo aperto, e le realtà di logistica e trasporti, con capannoni di grandi dimensioni e merci di valore. La valutazione della fulminazione si integra inoltre naturalmente con la valutazione del rischio elettrico, perché le sovratensioni di origine atmosferica danneggiano impianti e apparecchiature, e con il rischio incendio, dato che il fulmine è una possibile causa di innesco; nelle aziende con zone a rischio esplosione il coordinamento con la valutazione ATEX è indispensabile.

Errori comuni da evitare

  • Presumere l’autoprotezione: “il capannone è basso, non serve nulla” non è una valutazione; l’autoprotezione si dimostra solo con il calcolo CEI EN 62305;
  • Installare un parafulmine senza calcolo: si rischia di spendere per misure non necessarie o, peggio, di scegliere un livello di protezione insufficiente;
  • Dimenticare le verifiche periodiche dell’LPS esistente: un parafulmine non verificato secondo il DPR 462/01 è un’inadempienza autonoma;
  • Non aggiornare la valutazione dopo ampliamenti: sopraelevazioni, nuovi corpi di fabbrica e fotovoltaico in copertura cambiano l’esito del calcolo.

Sanzioni e rischi in caso di inadempienza

La mancata valutazione del rischio fulminazione costituisce una violazione degli obblighi di valutazione dei rischi del D.Lgs 81/2008, sanzionata penalmente con arresto o ammenda a carico del datore di lavoro. In caso di danni a persone o incendio provocato da un fulmine su una struttura mai valutata, le responsabilità del datore di lavoro si aggravano e anche la copertura assicurativa può essere contestata.

Domande frequenti

Cosa significa “struttura autoprotetta”?

Significa che il rischio calcolato secondo CEI EN 62305 risulta inferiore al rischio tollerabile: la struttura non necessita di parafulmine o altre misure. La condizione va però dimostrata con il calcolo e documentata nella relazione tecnica.

Ogni quanto va rifatta la valutazione?

Va aggiornata quando cambiano elementi rilevanti: ampliamenti dell’edificio, nuovi impianti, cambio di destinazione d’uso o modifiche significative del contenuto e dell’affollamento.

Ho già il parafulmine: sono a posto?

Non automaticamente. Serve comunque la valutazione che dimostri l’adeguatezza dell’impianto al livello di protezione richiesto, oltre alle verifiche periodiche previste dal DPR 462/01.

Il fotovoltaico sul tetto cambia qualcosa?

Sì: un impianto fotovoltaico in copertura modifica geometria e impianti della struttura e rende necessario aggiornare il calcolo del rischio e la protezione dalle sovratensioni.

Non sai se il tuo capannone è autoprotetto o se serve un parafulmine? Richiedi un preventivo gratuito: eseguiamo il calcolo secondo CEI EN 62305 e ti diciamo con certezza cosa serve alla tua struttura.

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