Dove operiamo

Consulenza sicurezza sul lavoro a Rho

Sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, HACCP e analisi acque per le aziende di Rho (Milano). Sopralluoghi e visite mediche direttamente in sede.

Le imprese di Rho lavorano spesso fuori dalle proprie mura: società di allestimento e montaggio legate al polo fieristico, imprese impiantistiche e di manutenzione, ditte di logistica e trasporto, officine e laboratori che operano su commessa. È una condizione che complica la gestione della sicurezza sul lavoro, perché il rischio non sta solo nel capannone di partenza ma anche nei luoghi di lavoro altrui in cui il personale viene mandato a operare.

Seguiamo le aziende di Rho e della provincia di Milano su tutti gli adempimenti del D.Lgs 81/08 e sulle materie collegate, dall’igiene alimentare alla qualità delle acque. Tecnici e medici del lavoro raggiungono l’unità produttiva per sopralluoghi, formazione e visite mediche.

I servizi per le aziende di Rho

I comparti che incontriamo più spesso qui sono impiantisti e installatori, logistica e trasporti, metalmeccanica ed edilizia e cantieri, ciascuno con un profilo di rischio che va valutato separatamente.

Come si svolge il servizio

  1. Contatto: ricostruiamo insieme l’organico, le mansioni, le attrezzature usate e i luoghi in cui il personale opera abitualmente.
  2. Sopralluogo: il tecnico visita la sede e, quando l’attività si svolge prevalentemente presso terzi, analizza le tipologie di intervento ricorrenti per valutare i rischi delle lavorazioni fuori sede.
  3. Documenti: DVR, valutazioni specifiche, nomine e documentazione da consegnare ai committenti.
  4. Formazione: corsi per lavoratori, preposti, addetti alle emergenze e operatori di attrezzature, programmati per squadre così da non fermare i cantieri.
  5. Scadenze: monitoriamo rinnovi degli attestati, visite periodiche e verifiche delle attrezzature con avvisi anticipati.

Domande frequenti

I miei dipendenti lavorano quasi sempre presso i clienti: basta il mio DVR?

Il tuo DVR resta obbligatorio e deve considerare anche i rischi delle lavorazioni svolte fuori sede. Quando entri in un luogo di lavoro altrui si aggiunge però la cooperazione con il committente, che si formalizza nel DUVRI o, nei cantieri edili, nei documenti previsti per l’attività di cantiere. Sono documenti diversi con scopi diversi: uno non sostituisce l’altro.

Chi usa il carrello elevatore solo saltuariamente deve avere l’abilitazione?

Sì. L’obbligo dipende dall’uso dell’attrezzatura, non dalla frequenza: anche chi la utilizza poche volte l’anno deve aver seguito il percorso teorico-pratico previsto e mantenerlo aggiornato secondo le scadenze stabilite.

Un committente mi chiede la documentazione di sicurezza per qualificarmi come fornitore: cosa devo preparare?

Di norma vengono richiesti DVR o suo estratto, nomine di RSPP e addetti alle emergenze, attestati di formazione del personale impiegato, giudizi di idoneità sanitaria, elenco delle attrezzature con le verifiche periodiche e i DPI in dotazione. Prepariamo il fascicolo e lo teniamo aggiornato nel tempo.

Se assumo un lavoratore già formato dal precedente datore devo rifare i corsi?

Non necessariamente. La formazione generale non va ripetuta, mentre quella specifica va verificata rispetto alla nuova mansione e ai rischi effettivi: se cambia il lavoro, servono integrazioni. Vanno comunque controllate le scadenze degli aggiornamenti periodici.


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Vedi anche: Milano e provincia · Lombardia · Bollate

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