Il rischio videoterminali riguarda tutte le aziende in cui i lavoratori utilizzano il computer in modo sistematico. Ore davanti allo schermo, postazioni non regolate, illuminazione scorretta: il risultato sono disturbi visivi, mal di schiena e cali di produttività che, oltre a pesare sulle persone, espongono il datore di lavoro a responsabilità precise previste dal D.Lgs 81/2008.
Il Titolo VII del decreto definisce “videoterminalista” il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 20 ore settimanali. Se nella tua azienda ci sono lavoratori in queste condizioni, la valutazione delle postazioni VDT è un obbligo, non un’opzione. Il nostro team di tecnici la svolge direttamente presso la tua sede, come parte della valutazione dei rischi specifici o come intervento dedicato.
Cosa comprende la valutazione delle postazioni VDT
L’analisi ergonomica delle postazioni di lavoro al videoterminale copre tutti gli aspetti richiesti dall’Allegato XXXIV del D.Lgs 81/2008:
- Schermo e attrezzature: posizione del monitor, leggibilità, tastiera, mouse e supporti documenti;
- Sedile e piano di lavoro: regolazioni, altezze, spazio per gambe e avambracci;
- Illuminazione: riflessi, abbagliamenti, contrasto tra schermo e ambiente;
- Ambiente: spazio disponibile, rumore, condizioni climatiche della postazione;
- Organizzazione del lavoro: pause o cambi di attività, carichi e ritmi.
Al termine ricevi una relazione tecnica con l’elenco delle non conformità e le misure correttive, pronta per essere integrata nel DVR.
Come si svolge l’intervento
- Censimento dei videoterminalisti: analizziamo mansioni e orari effettivi per individuare chi supera le 20 ore settimanali al videoterminale e rientra negli obblighi del Titolo VII;
- Sopralluogo alle postazioni: un tecnico esamina postazione per postazione schermo, sedile, piano di lavoro, illuminazione e spazi, con checklist conforme all’Allegato XXXIV;
- Relazione tecnica: riceviamo un quadro delle conformità e delle criticità, con le misure correttive ordinate per priorità (spesso a costo zero: riposizionare il monitor, regolare la sedia, schermare una finestra);
- Integrazione nel DVR e sorveglianza sanitaria: aggiorniamo la valutazione dei rischi e attiviamo, con il medico competente, il programma di sorveglianza sanitaria con controllo della vista;
- Informazione e formazione: forniamo ai lavoratori le istruzioni sull’uso corretto della postazione e sulle pause previste dalla legge.
Pause e sorveglianza sanitaria: cosa prevede la legge
| Obbligo | Regola prevista |
|---|---|
| Pausa o cambio di attività | 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al VDT |
| Visita medica preventiva | Prima dell’adibizione alla mansione di videoterminalista |
| Visita periodica (fino a 50 anni) | Di norma ogni 5 anni |
| Visita periodica (over 50 o con prescrizioni) | Di norma ogni 2 anni |
| Controllo oftalmologico | Su richiesta del lavoratore, quando sospetta un peggioramento visivo |
Il controllo della funzione visiva viene di norma eseguito con strumenti dedicati come il visiotest, che il nostro medico competente può effettuare direttamente in azienda.
Chi è obbligato e cosa rischia
Ogni datore di lavoro con addetti che usano il videoterminale per almeno 20 ore settimanali deve valutare il rischio, adeguare le postazioni e attivare la sorveglianza sanitaria. La mancata valutazione o l’omessa sorveglianza sanitaria comportano sanzioni penali (arresto o ammenda) e amministrative a carico del datore di lavoro, oltre alla responsabilità in caso di disturbi muscolo-scheletrici o visivi denunciati dai lavoratori come malattia professionale.
L’obbligo riguarda in modo particolare uffici e studi professionali, ma anche banche, enti pubblici, customer service, studi tecnici e qualunque realtà con personale amministrativo. Il rischio videoterminali si intreccia spesso con altri fattori tipici del lavoro d’ufficio: condizioni di microclima e illuminazione inadeguate, movimenti ripetitivi degli arti superiori e stress lavoro-correlato. Per questo la nostra valutazione considera la postazione nel suo insieme, non solo lo schermo.
Errori comuni da evitare
- Contare le ore contrattuali invece di quelle effettive al VDT: il conteggio delle 20 ore va fatto sull’uso reale del videoterminale, dedotte le pause;
- Ignorare i notebook: il portatile usato come postazione fissa richiede schermo esterno o supporto, tastiera e mouse separati;
- Dimenticare lo smart working: la postazione domestica va coperta con informativa ed eventuale checklist di autovalutazione;
- Attivare la sorveglianza sanitaria senza valutazione: le visite mediche non sostituiscono l’analisi ergonomica delle postazioni, che resta un obbligo autonomo.
I lavoratori videoterminalisti devono inoltre ricevere la formazione prevista dall’Accordo Stato-Regioni: per gli uffici è in genere sufficiente la formazione specifica a rischio basso, che eroghiamo anche in modalità e-learning.
Domande frequenti
Chi è considerato videoterminalista?
Il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per almeno 20 ore settimanali, dedotte le pause previste. Il conteggio va fatto sulle ore effettive di utilizzo, non sull’orario contrattuale.
La sorveglianza sanitaria è sempre obbligatoria?
Sì, per tutti i videoterminalisti: visita preventiva e visite periodiche con controllo della vista, di norma ogni 5 anni, ridotte a 2 anni per chi ha più di 50 anni o prescrizioni del medico competente.
Lo smart working rientra nella valutazione?
Sì. Anche il lavoro agile e il telelavoro richiedono attenzione all’ergonomia della postazione: forniamo informative e checklist per i lavoratori da remoto.
Se un lavoratore usa il computer per 15 ore a settimana, devo fare comunque qualcosa?
Sotto le 20 ore settimanali non scattano gli obblighi specifici del Titolo VII (pause e sorveglianza sanitaria dedicata), ma la postazione resta un luogo di lavoro da valutare nel DVR secondo i criteri generali di ergonomia.
Gli occhiali da ufficio sono a carico dell’azienda?
Se dagli accertamenti del medico competente risulta necessario un dispositivo speciale di correzione per il lavoro al videoterminale, il costo è a carico del datore di lavoro.
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