Il corso preposto e la formazione dei dirigenti sono obblighi specifici previsti dall’art. 37 del D.Lgs 81/08 per chi, in azienda, sovrintende al lavoro altrui o organizza l’attività lavorativa. Capireparto, capisquadra, capicantiere e responsabili operativi sono preposti anche “di fatto”, a prescindere dalla qualifica contrattuale: se dirigono altre persone, devono ricevere una formazione particolare e aggiuntiva rispetto a quella dei lavoratori.
Ignorare questo obbligo è rischioso due volte: l’azienda è sanzionabile per la formazione mancante e il preposto non formato, in caso di infortunio, si trova esposto a responsabilità che spesso non sa nemmeno di avere. I nostri corsi per preposti e dirigenti, conformi all’Accordo Stato-Regioni e completi di verifica finale dell’apprendimento, chiariscono ruoli, poteri di intervento e doveri di ciascuna figura, con casi pratici di vigilanza in reparto e in cantiere.
I corsi disponibili
- Corso preposto: formazione particolare e aggiuntiva per chi sovrintende e vigila sull’attività dei lavoratori, con focus su poteri di intervento, obbligo di segnalazione e interruzione delle attività pericolose.
- Aggiornamento preposto: rinnovo periodico previsto dalla normativa per mantenere efficace la formazione nel tempo.
- Corso dirigenti: percorso per chi attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
- Aggiornamento dirigenti: aggiornamento quinquennale della formazione dirigenziale.
Chi è obbligato
- Preposti: capireparto, capiturno, capisquadra, capicantiere, responsabili di negozio o di magazzino e chiunque eserciti di fatto supervisione sui colleghi. La formazione da lavoratore non basta: serve il modulo aggiuntivo con verifica finale, e la mancata formazione espone il datore di lavoro alle sanzioni penali (arresto o ammenda) previste dal D.Lgs 81/08.
- Dirigenti: figure che organizzano l’attività lavorativa e vigilano su di essa in attuazione delle direttive datoriali, anche senza qualifica formale di dirigente nel contratto.
L’individuazione corretta delle due figure parte dall’organigramma della sicurezza aziendale: ti aiutiamo a mapparlo nell’ambito della consulenza di sicurezza sul lavoro, evitando sia lacune formative sia corsi superflui. Il fenomeno riguarda tutti i comparti, dal cantiere alla grande distribuzione: trovi esempi concreti nelle pagine dedicate ai settori.
Prerequisiti e percorso completo
La formazione di preposti e dirigenti presuppone o integra quella di base: il preposto deve avere anche la formazione lavoratori completa (generale e specifica per la sua classe di rischio). Se il tuo responsabile di reparto gestisce anche le emergenze, vanno aggiunti i corsi antincendio e primo soccorso. Componiamo il pacchetto corretto per ogni figura, senza duplicazioni.
Perché scegliere noi
- Docenti qualificati con esperienza reale d’impresa e casi pratici di vigilanza in reparto e cantiere;
- edizioni in aula, in azienda o in videoconferenza dove ammessa dalla normativa;
- verifica finale dell’apprendimento e attestati conformi all’Accordo Stato-Regioni;
- scadenzario degli aggiornamenti gestito da noi, integrato con tutto il catalogo corsi e con le scadenze di sorveglianza sanitaria della medicina del lavoro.
Domande frequenti
Come si individuano formalmente i preposti in azienda?
L’individuazione non è una scelta di stile: il D.Lgs 81/2008 chiede al datore di lavoro di individuare i preposti in relazione all’organizzazione reale del lavoro, e chi sovrintende di fatto è preposto anche in assenza di un atto scritto. In pratica si parte dal ciclo produttivo e si risale a chi impartisce ordini e vigila sulla loro esecuzione, formalizzando poi il risultato nell’organigramma della sicurezza. Solo a quel punto si stabilisce chi va formato come preposto e chi come dirigente.
La stessa persona può essere insieme preposto e dirigente?
Le due figure si distinguono per i poteri esercitati: il dirigente organizza l’attività e dispone di autonomia decisionale e di spesa, il preposto sovrintende e vigila sull’esecuzione. Nelle strutture piccole capita che un responsabile faccia entrambe le cose e in questo caso deve possedere la formazione di entrambi i ruoli, perché i due percorsi non si sostituiscono a vicenda. Analizzare deleghe e autonomia effettiva prima di iscrivere le persone evita sia lacune sia corsi superflui.
Un preposto che cambia reparto o passa a un’altra azienda deve rifare il corso?
L’attestato è nominativo e resta nella disponibilità del lavoratore: la formazione già svolta non si azzera con il cambio di mansione o di datore di lavoro. Va però verificato che i rischi del nuovo contesto siano davvero coperti, perché il modulo aggiuntivo si innesta sulla formazione specifica legata alla lavorazione e al comparto. Spesso è sufficiente integrare quella parte specifica, rispettando la scadenza di aggiornamento già in corso.
Il preposto ha segnalato un pericolo e nessuno è intervenuto: chi risponde?
Il preposto ha il dovere di vigilare, intervenire subito sulle situazioni pericolose e segnalare al datore di lavoro o al dirigente ciò che non può risolvere con i propri mezzi. Se la segnalazione è documentata e resta senza seguito, il baricentro della responsabilità si sposta su chi dispone dei poteri organizzativi e di spesa. È anche per questo che in aula insistiamo sulla tracciabilità delle segnalazioni: tutelare il preposto significa tutelare l’azienda.
Hai capireparto o responsabili da formare? Inviaci l’organigramma: individuiamo insieme preposti e dirigenti da formare e ti inviamo un preventivo gratuito con date e modalità.